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Chiarita la disciplina dei lavoratori in trasferta

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Le somme erogate non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale, ciò a valere anche per i periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’articolo 7 quinques della legge 1° dicembre 2016 n. 225

Assistal, l’Associazione Nazionale dei Costruttori di Impianti, esprime profonda soddisfazione per l’esito della sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 27093/17 dove è stato definitivamente chiarita la natura interpretativa al tema della trasferta, confermando che le somme erogate a tale titolo non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale, ciò a valere anche per i periodi antecedenti l’entrata in vigore dell’articolo 7 quinques della legge 1° dicembre 2016 n. 225.
 
Con questa sentenza, che ribadisce la volontà espressa con forza da Assistal, sia nel promuovere il provvedimento legislativo, come nel supportare tutte le fasi del giudizio, vengono a cadere le ultime preoccupazioni delle aziende sul paventato rischio che il provvedimento potesse valere solo per il futuro, esponendole ad azioni di rivalse contributive azionabili dall’INPS.
 
“Porsi degli obbiettivi, dedicando tempo ed intelligenza unitamente a specifiche competenze - afferma Angelo Carlini Presidente di Assistal -, porta risultati concreti e tangibili per tutte le aziende del settore, che per loro caratteristica svolgono le attività presso i clienti con il personale costantemente inviato in trasferta. Con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione possiamo affermare che il quadro normativo della trasferta e del trasfertismo ha trovato finalmente una sua puntuale definizione, togliendo quelle incertezze interpretative che avevano generato un preoccupante contenzioso con l’INPS, contezioso che si trova risolto a favore delle aziende”.