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Codice Appalti: artigiani e cooperative contrari. Ecco perché

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Codice Appalti: artigiani e cooperative contrari. Ecco perché
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Le associazioni dell’artigianato e della cooperazione rivolgono un appello al Governo e al Parlamento riguardo al Codice Appalti. Vediamo di cosa si tratta

Il nuovo Codice Appalti non piace agli artigiani e alle cooperative. A sentirsi ostacolati nella partecipazione alle gare sono i consorzi. Scopriamo di più su questo tema ascoltando la voce dei diretti interessati.

Le associazioni dell’artigianato (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai) e della cooperazione (Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi) rivolgono un appello al Governo e al Parlamento affinché si eliminino le penalizzazioni nei confronti dei consorzi di imprese artigiane e cooperative.

La formulazione del nuovo Codice Appalti presentata alle Camere, nei fatti, ostacola l’effettiva partecipazione da parte di migliaia di imprese artigiane e cooperative, tra cui numerosissime Pmi, che nel corso degli anni hanno utilizzato le forme di aggregazione quale strumento di crescita per poter partecipare proficuamente al mercato degli appalti pubblici.

I consorzi artigiani, al pari dei consorzi tra cooperative, svolgono da sempre un ruolo di accompagnamento all’accesso al mercato per numerosissime micro e piccole imprese.

Cosa chiedono artigiani e cooperative?

Le associazioni dell’artigianato e della cooperazione auspicano che nella definizione del nuovo Codice degli Appalti vengano superate le criticità presenti nel testo in discussione in Parlamento, ripristinando l’impianto normativo oramai consolidato:

- prevedendo che i requisiti di capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane sussistano autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate;

- chiarendo che i consorzi di società cooperative e artigiani partecipano alla gara indicando una o più consorziate che eseguiranno le prestazioni, con specifica che tale affidamento dell’esecuzione alla consorziata non costituisce subappalto;

- ripristinando la possibilità di sostituire la consorziata esecutrice sia in fase di esecuzione sia in fase di gara.