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Criteri minimi ambientali: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Ecologia e tutela ambientale di
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Sancita l’introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara. Le modalità sono disciplinate a seconda delle differenti categorie di appalto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto dell’11 Gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.

Nel testo viene specificato che “Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici del presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, di prodotti/servizi di seguito indicati per:
- “Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” (allegato 1);
- “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (allegato 2);
- “Forniture di prodotti tessili” (allegato 3).

La disposizione è stata emanata visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, il quale determina l’introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto. Nel testo viene altresì sottolineato anche il Decreto 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l’acquisto di “prodotti tessili” e di “arredi per ufficio”;

Al comma 2 dell’articolo 34 è precisato che i criteri ambientali minimi devono essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” del nuovo Codice dei contratti”; al comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del nuovo Codice dei contratti è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.

Si ricorda che il decreto 24 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) ha adottato i “criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”.