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Dall’Anac le prime indicazioni applicative del Codice Appalti

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Tra i chiarimenti più rilevanti, quello sull’autonomia per i Comuni non capoluogo: potranno appaltare autonomamente, iscrivendosi all’Anagrafe unica o facendo ricorso alle procedure telematiche

Il Presidente ANAC, Raffaele Cantone, ha fornito le prime indicazioni su alcuni aspetti applicativi del codice. Tra i chiarimenti maggiormente rilevanti, quello sull’autonomia per i Comuni non capoluogo: potranno quindi appaltare in autonomia, iscrivendosi all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti o facendo ricorso alle procedure telematiche.

In attesa che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti vada a regime, l’ANAC individua una via di fuga per tali piccoli committenti: la qualificazione, infatti, “si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”. Quindi, per i lavori sopra la soglia basta inserire il proprio nome dell’Anagrafe unica. Un’altra soluzione consiste nell’utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza: in quel caso l’autonomia vale per i lavori di manutenzione ordinaria fino a un milione di euro.

In materia di consorzi stabili, in termini di qualificazione, si specifica che per i requisiti per la partecipazione, fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83 (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica il d.p.r. 207/2010: in particolare l’art. 81 che, attraverso un rinvio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice.

I chiarimenti riguardano poi la fase transitoria e si spiega come gli avvisi esplorativi e gli accordi quadro attivati entro il 19 aprile potranno consentire deroghe alle nuove regole. Per i contratti aggiudicati con il vecchio codice per i quali vadano disposte modifiche, continua ad applicarsi il vecchio codice per: rinnovo del contratto; consegne e i servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG.

Si affronta anche il tema del project financing: solo i progetti per i quali ci sia stata l’approvazione dell’amministrazione potranno applicare le vecchie regole, derogando al Dlgs n. 50 del 2016. Quindi in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato, avviate con il vecchio codice, i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo codice, ricadono nel sistema del Dlgs n. 50 del 2016.

La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. Nel caso in cui, invece, come detto, alla data di entrata in vigore del nuovo codice i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del codice 2006.

Allo stesso modo, il vecchio codice si applica anche alle procedure negoziate indette dopo il 19 Aprile nei casi di “precedenti gare bandite in vigenza del Dlgs n. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte”. L’unica avvertenza è che le nuove procedure negoziate dovranno essere avviate in tempi rapidi. Sempre in tema di procedure negoziate, il codice 2006 potrà essere utilizzato quando sia stata pubblicata entro il 19 aprile un’indagine di mercato, purché sia certa la data di pubblicazione.

Per gli accordi quadro: chi ha effettuato la pubblicazione entro il 19 Aprile ricade interamente sotto le regole del vecchio codice.