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DL 43/2013 su Expo 2013 e ricostruzione post sisma: sì definitivo alla Camera

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Proroga al 31 dicembre dell’obbligo della centrale unica di committenza per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Ulteriori 150 milioni di euro di risorse pubbliche per la ricostruzione in Abruzzo


L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda e definitiva lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 43/2013 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE" (DDL 1197/C - Relatore l’On. Alessandro Bratti del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dal Senato).

Tra le principali norme confermate - alcune delle quali richieste ed auspicate dall’Ance - si segnalano le seguenti:
 
- viene disposta la proroga al 31 dicembre 2013 (invece del 31 marzo 2013) dell'obbligo, previsto dall’art. 23, c. 5 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori servizi e forniture. Viene, inoltre, fatta salva l’efficacia dei bandi ed avvisi di gara pubblicati a far data del 1° aprile 2013 e fino all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

- in materia di EXPO 2015 viene previsto che il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti una Relazione sulle attività svolte, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute. Viene, inoltre, disposto che le sue ordinanze sono pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015.
 
- in attesa dell'attuazione dell'art. 184-ter, c.2 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), viene consentito, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A. che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata.
 
- viene disposto che i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 (Collegamento internazionale Torino-Lione), o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
 
- viene rideterminato al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione della documentazione utile per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 11, commi 7 e 7 bis del DL 174/2012 con la precisazione che il suddetto termine si applica anche per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (anziché al 30 settembre 2013).
 
- viene previsto che i soggetti in grado di dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, possono accedere al finanziamento di cui all’art. 1, c. 367 della L. 228/2012 per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 31 ottobre 2013 (anziché fino al 30 giugno 2013). Al riguardo, viene richiesto a dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per accedere al finanziamento, una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti in sostituzione di un’autodichiarazione.           
 
- viene previsto che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), rilasciata dal Presidente del consorzio o amministratore di condominio o proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.                       
 
- al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il CIPE può, altresì, autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 (Ripartizione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo 2013-2015), in via di anticipazione. A copertura di tali risorse, viene disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
 
- al fine di agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal provvedimento che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, viene disposto che il DM 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

Ferma restando la norma di cui sopra, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'art. 186 del Dlgs 152/2006 sulle terre e rocce da scavo, in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del DL 1/2012 convertito dalla L. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).               

Nel corso dell'esame in Aula sono stati accolti numerosi ordini del giorno tra cui il n. 34 (primo firmatario l’On. Antonio Distaso del Gruppo parlamentare PdL) con il quale si impegna il Governo “a favorire in tempi brevissimi la semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo uniforme su tutto il territorio nazionale e proporzionata all’entità degli interventi da eseguire, specificando la disciplina applicabile nel caso di terre e rocce da scavo relative a opere non soggette ad AIA o VIA”.