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Esclusione dalle gare, proposte ulteriori misure restrittive

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Nell’ambito del disegno di legge Comunitaria 2009, è stata proposta una nuova modifica al Codice dei Contratti. Si vuole escludere dalle gare anche chi non ha presentato i documenti o le dichiarazioni prescritte


Una nuova modifica alla disciplina sulle cause di esclusione previste nel Codice dei Contratti è stata proposta dal Governo nell'ambito del disegno di legge Comunitaria 2009 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"), attualmente in discussione presso la commissione per le politiche dell`Unione europea del Senato e già approvato in prima lettura dalla Camera.

La nuova norma mira ad escludere dalle gare di appalto non soltanto coloro che abbiano reso documenti o dichiarazioni false, ma anche coloro che non abbiano presentato documenti o dichiarazioni prescritti dalla legge o dal bando.

L`emendamento, inoltre, inserisce anche una nuova causa di esclusione (lettera h-bis) stabilendo che sia esclusa l`impresa nei cui confronti risulta, in base a quanto emerge dal casellario informatico presso l`Autorità, una iscrizione per omessa o falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento o nel procedimento di rilascio della attestazione Soa.

La misura sanzionatoria scatta laddove l`iscrizione nel Casellario sia avvenuta nell`anno precedente alla data di pubblicazione del bando L'Autorità di vigilanza sarà tenuta, comunque, ad effettuare l`iscrizione nel casellario solo se riterrà che le dichiarazioni "siano state omesse o rese con dolo o siano gravemente colpevoli".

Di seguito il testo integrale dell'emendamento:

Art. 22-bis. L'articolo 38, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è così sostituito:

"h) che, nella partecipazione alla gara, non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti dalla legge o dal bando a pena di esclusione perché necessari all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di partecipazione previsti dal presente articolo, ovvero presentano documenti o dichiarazioni falsi;

h-bis) nei cui confronti risulta, dal casellario informatico presso l'Autorità, una iscrizione per omessa o falsa dichiarazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento o nel procedimento di rilascio della attestazione SOA. L'iscrizione è causa di esclusione se effettuata nei 365 giorni che precedono la data di pubblicazione del bando ovvero, nelle procedure senza bando, di invio dell'invito. L'Autorità, ricevute dalle stazioni appaltanti le segnalazioni di omesse o false dichiarazioni, ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico se ritiene che le dichiarazioni siano state omesse o rese con dolo o siano gravemente colpevoli in considerazioni della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della omessa o falsa dichiarazione. L'iscrizione ha la durata di un anno, decorso il quale va cancellata e perde comunque efficacia".