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La Corte Ue boccia l’Italia sulle deroghe alla certificazione energetica degli edifici

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La deroga all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma non rispetta la direttiva 2002/91


La Corte di Giustizia Ue boccia l'Italia in tema di certificazione energetica degli edifici. La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, stabilisce che gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario.

L'attestato comprende dati di riferimento che consentono ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio ed e' corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. La certificazione e le raccomandazioni che la corredano nonche' l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria debbono essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti.

Gli Stati dovevano conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio 2006. L'Italia ha adottato, ai fini del recepimento, il d. lgs. n. 192/ 2005 nonche' il decreto ministeriale ''Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici'', del 26 giugno 2009. La Commissione, considerando il recepimento non completo, ha chiesto alla Corte di dichiarare che l'Italia non ha recepito correttamente la direttiva.

Nella sentenza di ieri, la Corte constata che la deroga contenuta nella legislazione italiana all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile.

Inoltre, il sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso, e' in contrasto con la direttiva (articolo 7, paragrafi 1 e 2 e articolo 10) che non prevede tale deroga. Infine, e' pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, l'Italia non aveva adottato i provvedimenti necessari.