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Milleproroghe, le novità fiscali per le costruzioni

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E’ stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2009 n.14 di conversione del Decreto Legge del 30 dicembre 2008 n.207, il “Decreto Milleproroghe”. L’Ance espone i punti di interesse per il settore delle costruzioni


Sul Supplemento Ordinario n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2009 e` stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2009, n.14, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.207, cd. ``Decreto milleproroghe``, recante ``Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti``.

Fra le misure fiscali di interesse per il settore contenute nel Provvedimento, si segnalano:

- l`esclusione dall`applicazione dell`ICI per i fabbricati rurali (art.23, comma 1-bis). La disposizione prevede, infatti, che non si considerano ``fabbricati``, ai fini ICI (art.2, comma 1, lett.a, del D.Lgs. 504/1992), le unita` immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ``ruralita``` di cui all`art.9 della legge 133/1994. In conseguenza di tale disposizione, per i fabbricati rurali, l`ICI e` dovuta unicamente con riferimento al valore catastale dei terreni su cui tali edifici si trovano;

- la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l`emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le modalita` e le scadenze per il versamento di quanto non ancora corrisposto per effetto delle disposizioni dell`art.10 del DL 185/2008, che hanno previsto una riduzione, pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d`imposta 2008;

- la proroga, fino al 1° gennaio 2010, del termine a decorrere dal quale l`IRAP verra` istituita con legge regionale, in attesa dell`approvazione parlamentare del Disegno di Legge (atto Camera n.2105) relativo alla delega al Governo in materia di federalismo fiscale (art.42, comma 7).
Tale disposizione allunga il termine (1° gennaio 2009) originariamente stabilito dall`art.1, comma 43, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) a partire dal quale l`IRAP verra` disciplinata da legge regionale, che ne potra` modificare, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, l`aliquota, le detrazioni, le deduzioni e potra` introdurre speciali agevolazioni, mentre non ne potra` modificare la base imponibile.Restera` ferma, comunque, l`indeducibilita` dell`IRAP dalle imposte statali (IRPEF ed IRES).

Si segnala, infine, che, anche a seguito delle iniziative intraprese dall`Ance, nel corso della discussione parlamentare del Disegno di Legge di conversione del DL 207/2008, e` stato approvato l`Ordine del Giorno n.9/2198/73, che impegna formalmente il Governo a valutare l`opportunita` di una riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da privati, mediante il versamento di un`imposta sostitutiva dell`IRPEF, pari al 4% dell`intero valore rideterminato dei terreni.

Si ricorda che tale possibilita` era stata, da ultimo, prevista, fino al 31 ottobre 2008, dall`art.4, comma 9-ter, della legge 129/2008, con riferimento alle aree possedute al 1° gennaio 2008. In particolare, l`OdG approvato prevede l`opportunita` che vengano previste «procedure di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e agricoli, con il possibile differimento dei termini di applicazione del regime fiscale sostitutivo, al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore trasparenza dei valori delle transazioni immobiliari, una riduzione del costo dei terreni da edificare ed un rilancio del comparto edile».