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Ministero del Lavoro: solo un responsabile per la sicurezza nei cantieri privati

Sicurezza e Sistemi di Protezione di
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Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100 mila euro, non è necessario designare il coordinatore per la progettazione


Con la circolare n° 30/2009, il Ministero del Lavoro precisa che nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100 mila euro, il committente e il responsabile dei lavori non sono tenuti a designare il coordinatore per la progettazione.

In questo caso, evidenzia il Ministero, le funzioni del coordinatore sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La circolare illustra, quindi, l'applicazione delle nuove norme in materia di sicurezza del lavoro (dgls n.106/2009 di modifica del dlgs n°81/2009 Testo Unico sicurezza) nei cantieri edili privati.

La specificità del documento ministeriale riguarda l'applicazione delle misure di prevenzione previste nei cantieri quando si eseguono lavori edili di: manutenzione, costruzione, risanamento, conservazione, ristrutturazione, demolizione permanenti o temporanei.