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Modalità di computo per cassa integrazione ordinaria estese al settore edile

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Recepita l'stanza sollevata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni. L’inps lo ha precisato con la Circolare n. 116/09


L'Inps, con la Circolare n. 116/09, ha precisato che le modalità di calcolo dei limiti temporali previsti per l'accesso alla Cassa Integrazione ordinaria "si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile ed affini".

E' stata quindi recepita l'stanza sollevata dalle Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali nel corso degli Stati Generali delle Costruzioni.

L'inps ha sostanzialmente confermato che, per il calcolo dei limiti temporali di cui alla Legge n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un`intera settimana; si può considerare usufruita una settimana solo se la sospensione del lavoro interessa sei giorni lavorativi o cinque in caso di settimana corta.

La disposizione è applicabile "ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale che comporta una contrazione del ciclo produttivo" Resta quindi esclusa l'estensione all'ipotesi di cassa integrazione salariale per eventi meteorologici.