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Permesso di costruire: per la revoca serve la comunicazione di avvio del procedimento

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Deve ritenersi quindi illegittimo il provvedimento di revoca di un permesso di costruire adottato dall’amministrazione comunale senza che sia stata data la comunicazione


Il Tar Sardegna, sezione II con sentenza 4 gennaio 2013 n. 1, ha ribadito un principio già affermato  varie volte in giurisprudenza, per cui la revoca, come anche l’annullamento, d’ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/1990, essendo essa un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate.

Deve ritenersi quindi illegittimo il provvedimento di revoca di un permesso di costruire adottato dall’amministrazione comunale senza che sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 7 della citata legge sul procedimento amministrativo. La comunicazione di avvio ha, infatti, lo scopo di permettere la partecipazione dell'interessato al procedimento al fine di apportare alla istruttoria ogni elemento utile per il giudizio.

Peraltro, ribadisce il Tar, nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, Legge 241/1990, stante la natura discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione comunale.
 
ARTICOLO 7 Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.