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Ricostruzione Abruzzo: col dl 195/09 parte la fase post-emergenza

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Interventi per gestire la fase post-emergenza in Abruzzo, istituzione della Protezione civile spa e di commissari straordinari per i rischi idrogeologici. E' quanto prevede, tra l'altro, il dl 195/09 all'esame del Senato


E` stato assegnato in prima lettura alla Commissione Territorio ed Ambiente del Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge 195/2009 recante ``Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile`` (DDL 1956/S - Relatore il Sen. Antonio D`Ali` del Gruppo Parlamentare del PdL).

Il testo prevede misure urgenti di immediata operativita` volte a fronteggiare, in particolare, tre diverse fattispecie emergenziali: il sisma dell`Abruzzo, l`emergenza rifiuti in Campania e le situazioni di rischio idrogeologico. Viene, inoltre, rivisto con interventi di natura strutturale, l`assetto del Servizio nazionale di Protezione Civile.

Con riferimento al sisma in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, il decreto interviene per avviare la fase post emergenziale nel territorio della Regione, dove il Presidente della Regione - a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l`intera durata dello stato di emergenza - assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi; permane, invece, la competenza del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitatiti provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

Contestualmente, viene disposto che il Commissario delegato (Sottosegretario Guido Bertolaso), nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cessi dall`incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data fornisca, ai fini del subentro degli organi competenti, al Presidente della Regione Abruzzo ed al Ministero dell`economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese (con l`indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia della spesa), nonche` la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell`emergenza.

Spettera` ad una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell`articolo 1, comma 1, del decreto legge 39/2009, disciplinare il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalita` di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

La seconda emergenza riguarda i rifiuti in Campania ed al riguardo il decreto introduce una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione - fissata alla data del 31 dicembre 2009 - al fine di consentire il subentro degli enti ordinariamente competenti nelle attivita` fino ad oggi svolte dalla strutture di amministrazione straordinaria.

La cessazione dello stato di emergenza avverra` attraverso l`istituzione, nell`ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Ministri - Dipartimento protezione civile, di una ``unita` operativa`` e di una ``unita` stralcio``.

L`Unita` stralcio avvia le procedure per l`accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attivita` compiute durante lo stato di emergenza, mentre, l`unita` operativa provvede, tra l`altro, alle competenze amministrative relative all`esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione - ove ritenuto necessario - degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, nonche` a prestare il proprio supporto alla Regione Campania ed alle relative Province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita` ed urgenza.

Il provvedimento autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l`impiego di duecentocinquanta unita` delle Forze armate e prevede la cessazione di efficacia, alla data del 31 dicembre 2009, delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l`emergenza rifiuti con la salvaguardia dei rapporti giuridici in corso. Ai Presidenti delle province sono attribuite le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Il decreto individua, altresi`, le modalita` per la determinazione del valore dell`impianto di termovalorizzazione di Acerra e ne disciplina il trasferimento di proprieta` entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio, alla Regione Campania o ad altro ente pubblico anche non territoriale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile o a soggetto privato. Nelle more della vendita, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilita` dell`impianto ed e` autorizzato a stipulare un contratto per l`affitto dell`impianto stesso per la durata di quindici anni. Sono inoltre previste norme sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, nonche` sul personale dei consorzi.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione civile, viene previsto fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, (con l`applicazione delle previsioni normative di cui all`articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall`articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), ai fini del mantenimento dell`incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile al Dott. Guido Bertolaso.

La norma, poi, dispone la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei livelli minimi dell`organizzazione delle strutture territoriali di protezione e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

Al fine di assicurare risparmi di spesa, statuisce la nullita` dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di Stato di emergenza ai sensi dell`articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e di grande evento di cui all`articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001 n 343 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n 401 e dispone che i collegi arbitrali gia` eventualmente costituiti statuiscano in conformita`.

Per lo svolgimento delle funzioni strumentali al Dipartimento di Protezione Civile e` autorizzata la costituzione di una societa` per azioni d`interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con capitale sociale di un milione di euro sottoscritto interamente dalla Presidenza del Consiglio che esercita i diritti dell`azionista.

Tra i compiti della societa` rientrano la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, nonche`, ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonche` l`acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale e quelli relativi ai grandi eventi.

La societa` e` posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile; i rapporti tra la societa` e il Dipartimento della protezione civile sono regolati da un apposito contratto di servizio. La societa`, inoltre, puo` assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attivita` strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa` a capitale interamente pubblico.

Specifiche disposizioni riguardano, poi, lo statuto della costituenda societa`. In particolare, e` previsto che lo statuto venga predisposto dal Dipartimento della protezione civile e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 195/2009, con lo stesso decreto saranno nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.

Lo statuto da emanarsi dovra` disciplinare il funzionamento interno della societa` e prevedere, tra l`altro, la proprieta` esclusiva della Presidenza del Consiglio del capitale sociale, il divieto di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi, la nomina dell`intero consiglio di amministrazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio e del Capo del Dipartimento della protezione civile, le modalita` per l`esercizio del controllo analogo sulla societa`, nonche` l`obbligo di esercitare l`attivita` societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile.

Con riferimento agli interventi urgenti nelle situazioni a piu` elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, il decreto prevede la nomina di Commissari straordinari - ai sensi dell`art. 20 del D.L. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009 - disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Con riferimento alle competenze dei Commissari, questi: attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto promuovendo anche intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanano gli atti e i provvedimenti, curano tutte le attivita` di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20.

Al termine dell`incarico i commissari sono tenuti a presentare al Parlamento una relazione sull`attivita` esercitata. Le attivita` di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonche` quelle di verifica sono attribuite al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza.