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Studi di settore

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L’Associazione Nazionale Costruttori Edili riporta le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in ambito degli studi di settore, indicazioni in corso di recepimento in un circolare

L’Ance ha reso noto l’intervento dell’Agenzia delle Entratela quale ha chiarito alcuni punti fondamentali nell’ambito degli studi di settore. Tali indicazioni dovrebbero, inoltre, essere recepite in una prossima circolare in coro di emanazione.

Nello specifico, tre sono gli argomenti affrontati dall’Agenzia, ovvero: intervalli di confidenza, contraddittorio con i contribuente, e le novità dello studio TG69U per l’edilizia.
Vediamo ora ogni singolo punto

Intervallo di confidenza

Per quanto riguarda l’intervello di confidenza, ovvero la scala di valori tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti, ritenuti non congrui in base allo studio di settore, che si collocano, con riferimento ai ricavi dichiarati, “naturalmente” all’interno di tale intervallo, possono essere selezionati dagli Uffici, ai fini dell’accertamento, unicamente in via residuale, ovvero dopo che siano state valutate le posizioni reddituali delle imprese che presentano scostamenti di valore più elevato rispetto ai ricavi o compensi stimati dallo studio.

Invece, i contribuenti non congrui che decidano di adeguare i propri ricavi reali, inferiori al ricavo minimo ammissibile previsto dallo studio, a un valore compreso in tale intervallo, devono giustificare la scelta operata, a richiesta degli Uffici.

Infine, i soggetti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori ai ricavi puntuali stimati dallo studio di riferimento (ossia al “livello di congruita” – art. 10, comma 4-bis, legge 146/98) non possono essere oggetto di rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, nell’ipotesi in cui l’ammontare dei ricavi non dichiarati sia inferiore a una determinata soglia, fissata dal medesimo art. 10, comma 4-bis, della legge 146/1998.

Contraddittorio con il contribuente

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, l’Agenzia ha chiarito che gli Uffici dovranno adeguare i ricavi o compensi calcolati dallo studio alla concreta situazione del contribuente, così che le riduzioni dei ricavi stimati non dovranno essere standardizzate, ma «andranno, eventualmente, applicate, qualora sussistano le condizioni, in modo differenziato, con riferimento al singolo specifico caso».

Novità dello studio TG69U per l’edilizia

Per il periodo d’imposta 2007, l’art. 1 comma 6 del DM 6 marzo 2008 ha inserito nello studio di settore TG69U una modifica al fattore correttivo che incide sulla stima dei ricavi, e che si riferisce alle rimanenze finali valutate a costo (artt. 92-93 del D.P.R. 917/1986).

Tale modifica alla funzione di ricavo consente di rapportare l’incremento delle rimanenze finali ai soli costi attinenti alla produzione, riducendo, di conseguenza, ulteriormente l’importo dei ricavi stimati dallo studio.

La riduzione dei ricavi stimati non è, però, automatica, ma diventa efficace, su richiesta del contribuente, successivamente al controllo, da parte degli Uffici finanziari in sede di contraddittorio, della correttezza dei dati indicati dall’interessato.