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Superbonus: un chiarimento sulla tassazione della plusvalenza

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Superbonus: un chiarimento sulla tassazione della plusvalenza
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali spese possono incidere sul calcolo della plusvalenza in caso di vendita di un immobile che ha beneficiato del Superbonus

La vendita di una quota di un immobile interessato da lavori agevolati può avere conseguenze fiscali da non sottovalutare. Quando entra in gioco il Superbonus, infatti, anche il modo in cui sono state sostenute le spese può incidere sul calcolo della plusvalenza. Ed è proprio su questo punto che arriva un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Risposta n. 158 del 10 agosto 2026, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso della cessione di quote immobiliari tra comproprietari legati da rapporti di parentela, precisando quali costi possono essere considerati ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile.
La disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede l’assoggettamento a IRPEF delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus, quando la cessione avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
Il calcolo si basa sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo delle spese inerenti. Per le cessioni effettuate oltre cinque anni dalla fine degli interventi, è inoltre possibile incrementare il costo del 50% delle spese sostenute dal cedente per i lavori di recupero.
Non rientrano invece nella tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli utilizzati come abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte del periodo previsto dalla normativa.

Superbonus e tassazione della plusvalenza: il caso in esame

Nel caso analizzato, la proprietà era stata acquisita in parte per successione e in parte a titolo oneroso. L’Agenzia ha quindi precisato che la plusvalenza riguarda esclusivamente le quote acquistate a titolo oneroso, mentre quelle ricevute per successione restano escluse dall’IRPEF. Se il costo originario non è determinabile, può essere utilizzata anche una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato.
Il nodo centrale riguarda però le spese dei lavori. Gli importi sostenuti per gli interventi Superbonus non possono essere sommati al costo dell’immobile, nemmeno nella misura del 50%, se a pagarli è stato un soggetto diverso da quello che cede la propria quota. La stessa regola vale anche quando il soggetto che ha sostenuto le spese è un familiare e diventerà successivamente proprietario delle quote cedute.
Di conseguenza, il comproprietario che vende la propria partecipazione non può utilizzare i costi dei lavori pagati dall’altro comproprietario per ridurre la plusvalenza soggetta a tassazione.
Resta infine possibile optare, in alternativa alle aliquote IRPEF ordinarie, per l’imposta sostitutiva del 26%.