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Caminetti: detrazioni fiscali

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Il Decreto Legge del 4 giugno 2013 n° 63 prevede che, per chiunque acquisti e installi un sistema di riscaldamento domestico a biomassa, sia pellet o legna, venga disposta una detrazione fiscale, purché l'opera sia parte di un progetto di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica dell'immobile.

Nel caso di ristrutturazione edilizia è prevista una detrazione fiscale pari al 50%. Tale detrazione è prevista nell'art. 16-bis del Dpr 917/86. La detrazione è dilazionata in 10 anni ed è calcolata sulla spesa dell'acquisto di un camino a legna o a pellet, una stufa, una cucina. Tale acquisto deve essere stato effettuato nell'arco di tempo che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, purché questo sia avvenuto per un progetto di riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia dell'abitazione di propria residenza e purché la spesa rientri nel limite massimo di 96.000 euro.

In funzione dell'attuale normativa vigente in materia di risparmio energetico, la detrazione fiscale è ottenibile anche laddove non siano presenti opere edilizie, ma in questo caso, l'agevolazione è valida per l'acquisto di un camino a biomassa avente un rendimento energetico superiore al 70%.

Quando scatta la detrazione fiscale?

Al fine di poter beneficiare della detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di un camino a legna o a pellet, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, avendo cura di riportare la causale del versamento, il codice fiscale dell'acquirente e la partita iva o codice fiscale della ditta che ha eseguito i lavori. L'interessato deve avere cura di conservare la ricevuta del bonifico e le fatture delle spese effettuate per i lavori, oltre all'attestato del produttore.

Per consentire la valutazione e il monitoraggio dell'effettivo guadagno in materia di risparmio energetico, il soggetto che intende usufruire della detrazione fiscale del 50% per l'installazione di un camino deve trasmettere tutte le informazioni riguardanti i lavori effettuati, attraverso il portale dell'ENEA, entro un tempo limite di 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo. Nel caso in cui tale data sia compresa tra l'1/1/2019 e l'11/03/2019, il periodo di scadenza di 90 giorni, parte comunque dall'11/03. Qualora l'intervento sia già stato concluso nel periodo che va dal 1/1/2018 e il 31/12/2018, la trasmissione delle informazioni deve avvenire entro entro l'1/4/2019.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in un'intesa con ENEA, ha realizzato e messo a disposizione una semplice guida per la corretta trasmissione dei dati riportante tutti i passaggi e le informazioni utili.

Nel caso di riqualificazione energetica invece, il periodo di validità per l'esecuzione dei lavori va dal 01/01/2018 al 31/2/2109. Per tale periodo, la sostituzione parziale o completa, la messa in opera di impianti e sistemi a biomassa per riscaldare gli ambienti domestici durante il periodo invernale e le spese per l'acqusto di nuovi impianti o sistemi, è prevista una detrazione fiscale del 50% dilazionata in 10 anni, purché la spesa massima ammonti a 30.000 euro e che l'opera sia eseguita col fine di riqualificare il rendimento energetico dell'abitazione.

Alla fine del 2017, la percentuale della detrazione per queste casistiche di lavori era stata fissata al 65%. Per l'attuale detrazione del 50% è necessario che i sistemi a biomassa, anche se questi non dispongono di caldaia integrata, abbiano un rendimento energetico almeno dell'85% e che possiedano certificazione ambientale prevista dall'ENEA.

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