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Aggiornate le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

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Chiariti, tra l’altro, i principi per l’individuazione della “filiera” di imprese, vale a dire dei soggetti tenuti alla tracciabilità nell’ambito del singolo appalto

Con Deliberazione 31 maggio 2017 n. 556, l’ANAC ha aggiornato il contenuto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” adeguando il contenuto della stessa alle previsioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. “decreto correttivo”).

Giova rammentare che la ratio della Legge 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che operano in modo irregolare e anticoncorrenziale.

Uno degli strumenti principali, in tal senso, risulta essere la tracciabilità dei flussi finanziari tra pubblica amministrazione e imprese e tra imprese appaltatrici e le imprese della filiera dell’appalto.
Si osserva al riguardo che il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016).

Tale impostazione determina l’inclusione nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice di fattispecie che erano escluse dalla disciplina dell’evidenza pubblica nel previgente quadro normativo (ad esempio, gli affidamenti di servizi legali).

Tale impostazione può considerarsi in linea con le finalità, sottese alla legge n. 136/2010, di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche e intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. Essa consente, infatti, un più ampio monitoraggio dei flussi finanziari provenienti dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice.

La Determinazione n. 4/2011, come rivisitata dalla Deliberazione sopra richiamata, risulta di estremo interesse in quanto chiarisce i principi per l’individuazione della “filiera” di imprese, vale a dire dei soggetti tenuti alla tracciabilità nell’ambito del singolo appalto, enuclea una serie di casi concreti ed esemplificativi, chiarisce l’utilizzo degli strumenti di pagamento, confermando il divieto dell’utilizzo di contanti anche per le piccole spese giornaliere.