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Appalti, chiarimento su responsabilità solidale e rilascio del Durc

Lavori pubblici di
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L'irregolarità contributiva di un'impresa non impedisce il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva all'impresa solidalmente responsabile con la prima. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro


Il Ministero del Lavoro, con l`allegata nota n. 3 del 2 aprile scorso, in risposta all`interpello formulato dalla Claai (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), ha precisato alcuni punti in materia di responsabilita` solidale.

Preliminarmente e` stato ribadito che le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, rimanendo comunque escluse le somme dovute ad altro titolo, mentre rimangono incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Tale solidarieta` pare essere giustificata dalla stretta connessione di tali somme con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, inerenti pertanto la tutela del lavoratore.

Questa previsione non potra` essere altrettanto valida anche per altri tipi di sanzioni non strettamente connesse alle garanzie per il lavoratore, alle quali si ispira la normativa sulla responsabilita` solidale, in quanto riconducibili esclusivamente ad un inadempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

Per cio` che concerne poi il documento unico di regolarita` contributiva (Durc), la nota conferma che il mancato rilascio del documento a causa di un inadempimento dell`impresa coinvolta nell`appalto nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, non esclude il rilascio del medesimo all`impresa solidalmente responsabile con la prima.

Tale interpello stabilisce un principio fondamentale, in base al quale pertanto non potra` piu` essere negato il Durc all`impresa a fronte di debiti contributivi o assicurativi di una delle imprese facenti parte della filiera con le quali la prima risulta essere responsabile solidale.

Il rapporto di solidarieta`, infatti, non puo` di certo inficiare l`unicita` del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato che c`e` tra l`impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.