1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Appalti pubblici, quando scatta l’obbligo dei requisiti di qualità

Appalti pubblici, quando scatta l’obbligo dei requisiti di qualità

Lavori pubblici di
5/5
votato da 1 persone
Nel caso di una Ati impegnata in una gara di lavori pubblici, l'obbligo del requisito di qualità non dipende dall'importo dell'appalto, ma da quello dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere


Nella sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. III 2/9/2009 n. 1461, viene riproposta l`interpretazione dell`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici resa piu` volte e confermata, anche con specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d`impresa, in forza del parere per la soluzione delle controversie n. 125/2007.

In tale parere l`Autorita` esprime l`avviso che l`obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualita` sussiste soltanto quando l`importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia gia` divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata, in rapporto alle classifiche, dall`articolo 4 e dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000.

Cio` poiche`, come gia` chiarito nella determinazione n. 29/2002, il possesso del sistema di qualita` non e` requisito connesso all`importo dell`appalto, bensi` e` un requisito di classifica SOA.

Per quanto attiene al possesso del requisito di qualita` nelle associazioni temporanee di imprese - atteso che la ratio della normativa in materia e` proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici - il consentire la partecipazione ad un appalto, per il quale viene richiesta ad esempio la classifica III (fino a euro 1.032.913) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I (fino a euro 258.228) e II (fino a euro 516.457) non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata.

Ne consegue che le imprese riunite di cui al citato esempio, qualora con le iscrizioni da ciascuna possedute coprano l`importo dell`appalto, possono essere ammesse alla gara, anche se prive del requisito di qualita` non prescritto nelle suddette classifiche.

Diversamente argomentando, le imprese qualificate nelle classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualita`, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla classifica II, vanificando cosi` l`istituto dell`associazione temporanea di imprese.