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Competenze dei tecnici diplomati DDL 1865/2009

Lavori pubblici di
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Il Consiglio dell'Ordine promuove un tavolo di dibattito sulla sovrapposizione dei limiti professionali, prendendo spunto dal blocco del DDL 1865/2009 firmato dalla senatrice Simona Vicari

E’ stato recentemente presentato in Parlamento il Disegno di legge n° 1865 sul riordino delle competenze dei geometri, geometri laureati e periti industriali con specializzazione in edilizia, con l’obiettivo di fare chiarezza e ordine in una materia caratterizzata da una grave incertezza legislativa che ha visto susseguirsi orientamenti giurisprudenziali più o meno restrittivi nei confronti delle categorie interessate, orientamenti che hanno sostanzialmente contribuito ad aumentare la confusione (e quindi i contenziosi) tra i professionisti che operano nel campo della progettazione edilizia.

L’iter procedurale previsto per il DDL è stato poi sospeso a seguito dell’incontro che si è svolto il 24 febbraio in Senato tra la senatrice Simona Vicari, architetto e firmataria del decreto, il CNA e il CNI, in rappresentanza delle categorie degli architetti e degli ingegneri italiani.

Attraverso un’agenzia di stampa sappiamo anche che per la senatrice Vicari “l’incontro è stato un successo perché per la prima volta dopo 40 anni si sono riuniti attorno a un tavolo gli Ordini professionali coinvolti”.

Progettare senza limiti?


All’art.2 punto 2 viene riconosciuta ai geometri e ai periti la competenza a firmare senza limiti la progettazione architettonica di opere purchè i calcoli statici siano firmati da altro tecnico abilitato.
Questa situazione è sempre stata criticata dalla Corte di Cassazione che ancora oggi, con la recente sentenza n°19292 del 2009, non ammette che professionisti con titolo accademico (architetti e ingegneri) possano assumere una posizione subordinata rispetto a professionisti in possesso del solo diploma e afferma l’incompetenza dei geometri anche alla redazione dei progetti architettonici di massima richiedenti l’impiego di cemento armato.

La nuova legge consentirebbe inoltre ai geometri e ai periti di progettare ogni tipo di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia) senza alcuna limitazione “purchè non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato”.

Ricordiamo anche che le competenze professionali dei geometri sono sancite da RD n° 274/29 il quale li esclude dai progetti di civile abitazione con strutture in cemento armato e che il DM 14/01/08 detta le regole per costruire nel rispetto della normativa antisismica. A questo proposito va anche sottolineato che il corretto funzionamento di una struttura non può prescindere dagli elementi non strutturali (impianti compresi) per garantire la sicurezza del fabbricato in tutte le sue componenti.

La formazione per una cultura dell’architettura

Crediamo che una materia così complessa e irrisolta da anni non possa essere affrontata in modo unilaterale, come è avvenuto con questo DDL, senza considerare tutte le professioni tecniche (e non solo geometri e periti) e a danno di altri professionisti, ma soprattutto senza una valutazione che parta dai singoli percorsi formativi (e non solo dalla raccolta delle sentenze che colmano vuoti legislativi oggi non più tollerabili) per giungere alla regolamentazione di un settore cui partecipano pluralità di competenze e professionalità diverse.

Professionalità tutte con prerogative e dignità da rispettare perché si possa raggiungere, come dice ancora l’arch. Vicari, “l’obiettivo comune di creare delle professioni competitive in Europa, che siano in grado di entrare nel mercato europeo, che già oggi presenta delle peculiarità differenti da quello italiano”.

Coinvolgere l’Università

Per affrontare in maniera organica e complessiva il tema delle competenze professionali nel settore della progettazione e per trovare soluzioni chiare e condivise, crediamo non bastino i 60 giorni concessi dal Governo e soprattutto crediamo che al tavolo che è stato costituito, oltre alle quattro categorie tecniche, debba partecipare anche l’Università.

E’ da lì infatti che partono i percorsi formativi ed è da lì che, fin dall’inizio, dovrebbe essere chiaro a quali sbocchi portano, anche in considerazione del fatto che l’introduzione delle nuove figure professionali intermedie (geometra laureato e architetto/ingegnere iunior) hanno aumentato di fatto la confusione e la sovrapposizione dei limiti professionali che devono essere commisurati alla effettiva e adeguata preparazione per garantire la pubblica incolumità e la tutela dei cittadini e dei committenti.

Ci associamo a quanto espresso sull’argomento dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Ordine degli Architetti di Roma, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani e dalla Federazione Ordine Architetti P.P.C. dell’Emilia Romagna.