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Scia e autorizzazione paesaggistica, le novità dal CdM

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In materia di Scia, tra l’altro, è stata introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Al termine, il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ed il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno illustrato l’esito. Rilevanti le novità per il settore edile.

Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Innanzitutto, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione, destinataria delle istanze e richieste, pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta (che costituisce comunicazione di avvio del procedimento) deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.

Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2)
È stato poi approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.

Autorizzazione paesaggistica, razionalizzate le procedure
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha deliberato l’approvazione in esame preliminare di un regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Nello specifico, il regolamento razionalizza le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come l’eliminazione delle barriere architettoniche. Vengono così ridotti il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per l’amministrazione.