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Sicurezza: dal Parlamento sì allo schema di modifica

Sicurezza e Sistemi di Protezione di
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Ok del del Senato allo schema di dlgs che modifica il Testo Unico sulla sicurezza. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili sottolinea alcune criticità, tra cui quelle sulla sospensione dell'attività imprenditoriale


Le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati e Lavoro del Senato hanno reso il parere al Governo sullo Schema di decreto legislativo recante ``Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell`art. 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro`` (Atto n.79, Relatori l`On. Giuliano Cazzola del Gruppo parlamentare PdL e l`On. Lucio Barani del Gruppo parlamentare PdL e il Sen. Carmelo Morra del Gruppo parlamentare PdL).

I pareri, entrambi favorevoli e di contenuti analoghi sono subordinati a numerose osservazioni, alcune delle quali su aspetti gia` evidenziati dall`Ance.

In particolare, sullo strumento della sospensione dell`attivita` imprenditoriale, le Commissioni hanno invitato il Governo, ``prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, all`articolo 10, con riferimento allo strumento della sospensione dell`attivita` imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)``, a valutare ``l`opportunita` di sostituire il requisito delle «plurime» violazioni con quello delle «reiterate» violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall`articolo 14, comma 1, del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro o, nella fase transitoria antecedente l`adozione di tale provvedimento``.

Nei pareri viene altresi` evidenziato che, ``il concetto di «preventiva regolare occupazione», se riferito all`obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l`unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarita` del rapporto di lavoro`` ed, al riguardo, andrebbe considerata ``l`opportunita` di prevedere - modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 - l`adozione di provvedimenti di sospensione dell`attivita` imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi «riscontrino l`impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria»``.

Riguardo all`art. 16 dello Schema, modificativo dell`art.28 del D.Lgs 81/2008 (sull`oggetto della valutazione dei rischi), ed, in particolare, in merito al documento di valutazione dei rischi, viene evidenziato che il Governo dovrebbe valutare ``l`opportunita`, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della «data certa» venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16``.

Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato, nei loro pareri, hanno, infine, invitato il Governo a valutare gli altri necessari correttivi da apportare al testo, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte, acquisite nel corso delle numerose audizioni informali svolte sullo Schema e non indicate in modo dettagliato nei pareri, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e Parti sociali ``che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell`ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettivita```, con riferimento a numerosi articoli dello Schema, nonche`  ad articoli ed allegati del D.Lgs 81/2008.

Lo Schema, che ha gia` ricevuto anche il parere della Conferenza Unificata, tornera` ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.