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Tracciabilità dei flussi finanziari: approvato il decreto legge

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L’Aniem, Associazione Nazionale delle Imprese Edili aderente a Confapi, illustra i contenuti delle due norme, una di carattere interpretativo (art. 8) e l'altra di carattere abrogativo (art. 9) della Legge 136/2010


E' stato approvato dal CdM il decreto legge recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" contenente al suo interno due disposizioni, l'una di carattere interpretativo (art. 8) e l'altra di carattere abrogativo (art. 9) della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Si illustrano di seguito i contenuti delle due norme sulla scorta del testo non definitivo. L'art. 8 riporta alcune disposizioni interpretative e attuative dell'art. 3 della legge 136/2010 stabilendo che:

- l'art. 3 delle legge 136/2010 si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7/9/2010) mentre per i contratti stipulati antecedentemente a tale data sarà necessario un adeguamento che dovrà avvenire entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della nuova legge (7.3.2011);

- l'espressione "filiera delle imprese", (di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 3 della 136/2010), si intende riferita ai "subappalti"come definiti dall'art. 118 comma 11 del Codice dei contratti pubblici "nonché ai subcontratti" stipulati per l'esecuzione del contratto anche se non in via esclusiva; si tratta di un chiarimento che sembra ricomprendere anche i fornitori dei subappaltatori laddove la fornitura non sia generica ma finalizzata alla specifica esecuzione del contratto;

- l'espressione "anche in via non esclusiva" (di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 136/2010) va intesa nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante; in sostanza sui conti dedicati si potranno effettuare anche operazioni estranee alle commesse pubbliche comunicate;

- l'espressione "strumenti di pagamento diversi dal bonifico" , (di cui al comma 3 primo periodo art. 3), utilizzabili per le spese giornaliere, per i pagamenti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli riguardanti tributi, sta a significare che è possibile utilizzare modalità di pagamento alternative che assicurino comunque la piena tracciabilità della transazione finanziaria.L'art. 9 si riferisce invece alle disposizioni modificative nonché abrogative di alcuni commi dell'art. 3 della legge 136/10 sancendo, nello specifico che:

- il termine "bonifico bancario o postale" di cui all'art. 3 comma 1 è sostituito con il termine "altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità";

- per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche da eseguirsi tramite conto dedicato è possibile utilizzare anche strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto sebbene non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimo;

- nel caso di ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati la reintegrazione è possibile sia mediante bonifico bancario o postale che con strumenti alternativi idonei comunque a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- è precisato che, su ogni transazione deve essere indicato il CIG (codice identificativo gara) attribuito dall'Autorità di Vigilanza su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio (in base alla legge n.3/2003) il CUP (codice unico di progetto);

- nel caso di conto corrente dedicato, aperto ex novo, la comunicazione circa gli estremi identificativi deve essere notificata alla stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione, mentre nel caso di conto corrente già esistente, la suddetta comunicazione deve eseguirsi al momento della prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

- è confermato l'obbligo da parte della stazione appaltante di inserire (a pena di nullità assoluta), nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi, forniture, la clausola che obbliga le parti ad assumere gli adempimenti relativi alla tracciabilità (mentre viene eliminato ogni riferimento alla clausola risolutiva espressa prevista nel caso in cui la transazione non fosse stata eseguita con bonifico bancario o postale);

- l'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ne dà comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante;

- la violazione di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 determina la risoluzione di diritto del contratto;

- In ultimo è stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante e che l'opposizione avverso le stesse è proponibile davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità comminante la sanzione, in deroga a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981 (sulle sanzioni amministrative).

Il decreto legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.