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Responsabilità per i versamenti fiscali negli appalti. Da oggi è in vigore la nuova norma

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Spetta al committente e all’appaltatore l’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva da parte dell’appaltatore o del subappaltatore


Le nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti si applicano ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Si tratta della norma introdotta dall’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012, che stabilisce rispettivamente per il committente e per l’appaltatore l’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva da parte dell’appaltatore o del subappaltatore.

E’quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E, precisando, in considerazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, che questi adempimenti sono richiesti solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge.

Quando è necessario controllare la certificazione dei versamenti - La norma prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell’Iva da parte, rispettivamente, dell’appaltatore o del subappaltatore nell’ambito del contratto, ma allo stesso tempo esclude dalla responsabilità l’appaltatore/committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti.

Dato che gli adempimenti previsti sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma, la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto di quest’anno.

Valide anche le dichiarazioni sostitutive - Come afferma la norma, gli adempimenti fiscali in questione possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato. In alternativa, precisa il documento di prassi, è valida anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore garantisce l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.