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Unicmi: in vigore dal 1° ottobre 2015 gli attesi tre decreti in materia di risparmio energetico

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Questo pacchetto di disposizioni legislative nazionali diventa di riferimento univoco per tutte le regioni italiane ovviando in questo modo alla precedente frammentazione normativa


Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/07/2015 gli attesi tre Decreti Ministeriali in materia di risparmio energetico in edilizia elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico che riscrivono il quadro legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici rappresentato dal D. Lgs. 192/05 dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Tali disposizioni legislative nazionali entrano in vigore il 1° ottobre 2015 introducendo importanti novità in materia di certificazione energetica degli edifici e nuovi limiti di prestazione termica da rispettare per l’involucro edilizio trasparente e opaco in determinati interventi edilizi.

Questo pacchetto di disposizioni legislative nazionali diventa di riferimento univoco per tutte le regioni italiane ovviando in questo modo alla precedente frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Inoltre “con l’emanazione di questi provvedimenti - si legge nella nota del Ministero - si compie un passo importante verso l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019”.

Un decreto contiene nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE, uguale per tutto il territorio nazionale, offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Un altro decreto fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante, riqualificazione energetica).

Il terzo decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 è quello di maggiore interesse per il settore della serramentistica. Esso infatti definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione e a riqualificazione energetica. Rispetto alle disposizioni legislative attualmente vigenti il decreto inseverisce gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

In termini generali Unicmi esprime un giudizio positivo sui tre decreti in quanto si affronta il tema della certificazione energetica degli edifici e della Attestazione di Prestazione Energetica in maniera unitaria e nazionale. Almeno sulla carta. Il decreto relativo alla certificazione è importante per il passaggio dagli schemi regionali.

Riguardo al decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 rimangono comunque alcuni punti da chiarire e alcune prescrizioni che potrebbero risultare penalizzanti per il settore dei serramenti ma anche per il consumatore.
Un esempio è l’imposizione delle valvole termostatiche nel caso di intervento su un edificio in cui esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. E’ questo è un vincolo molto forte e di difficile comprensione. Altro aspetto delicato è rappresentato dal coefficiente globale di scambio termico HT’ i cui valori limiti sono imposti per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante (primo e secondo livello).
Infine i valori di trasmittanza termica per il 2019/21 sono severi ma raggiungibili.

La strada dell’efficienza energetica intrapresa dall’Unione Europea è una strada tracciata da tempo e non si può pensare di evitarla.

Per approfondire: http://www.unicmi.it/notizie/ultime/tre-decreti-in-materia-di-risparmio-energetico.html