Guida Umidità di risalita

Cosa fare in caso di umidità di risalita nei condomini?

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Come già accennato, l'umidità di risalita non si presenta solo in case indipendenti a diretto contatto col terreno tramite le fondamenta, ma può verificarsi anche in condomini o aree abitative comuni con più appartamenti e non necessariamente ai piani bassi. L'umidità di risalita nei condomini è un fenomeno che colpisce soprattutto quei complessi abitativi più datati, poiché nella gran parte di questi casi, il solaio è stato costruito poggiando direttamente sul terreno.

Tale problema è risolvibile in un solo modo, ossia tramite la demolizione del vecchio solaio, la posa di elementi specifici per sopraelevare la struttura dal terreno e la successiva stesura di un massetto che fa da isolante. In questo modo l'ambiente viene distanziato dal terreno e quindi dall'umidità che risiede in esso, scongiurando il fenomeno della risalita poiché viene a mancare il contatto diretto e l'umidità non può sfruttare il fenomeno della capillarità, inoltre, gran parte dell'umidità che evapora dal terreno viene bloccata. Questo intervento può sembrare complesso per edifici già costruiti, ma in realtà è un'operazione che viene svolta regolarmente e non presenta particolari difficoltà. Chiaramente richiede tempo, ma risolve definitivamente il problema.

Il secondo intervento importante da eseguire riguarda le pareti dei condomini colpiti da umidità di risalita. Se le facciate esterne presentano segni dell'umidità, come aloni o muffe, allora sarà necessario rimuovere l'intero intonaco, raggiungere la struttura interna della muratura e ripulirla dai residui di umidità ed eventuali muffe e stendere un nuovo strato d'intonaco deumidificante. Questo è un intonaco speciale che riesce a gestire maggiori tassi di umidità rispetto a quello tradizionale, senza mostrarne gli effetti, sia visivamente che in termini di comfort, mantenendo un aspetto sano delle pareti.

Umidità di risalita nei condomini: caccia al colpevole

Il problema dell'umidità di risalita nei condomini non è difficile da risolvere, ma esiste un aspetto complicato che deriva dalla presenza di questo fenomeno: di chi è la responsabilità dei danni e chi è tenuto a pagare?

Dipende anche dal motivo per il quale il problema si è verificato, ad esempio per mancanza delle dovute misure d'isolamento in fase di costruzione. Se il problema non è direttamente imputabile all'inquilino la risposta sembra ovvia, ma non sempre è così, infatti, in riferimento alle normative nazionali in materia di regolamento condominiale, è stabilito che il problema deriva dal sottosuolo e cioè per definizione uno spazio di proprietà comune in assenza di titoli che ne attribuiscano la proprietà a uno dei condomini. In poche parole, il terreno che fa da base alle strutture ospitate all'interno del condominio, è di proprietà del condominio stesso, quindi la responsabilità ricade su di esso.

Per quanto riguarda i danni causati non imputabili né al condomino, né al costruttore, gli inquilini che sono stati colpiti da danni causati da umidità di risalita, devono dimostrare che il danno sia di responsabilità del custode del terreno, quindi del condominio, purché tale danno sia dovuto da un caso riconducibile a cause accidentali, ossia quando il danno è stato causato da un fattore esterno imprevedibile.

In breve, se il motivo per cui il danno si è verificato è attribuibile a qualcosa che poteva essere previsto ma non lo è stato e che non dipende né dall'inquilino, né dal costruttore, la responsabilità ricade sul condominio in quanto proprietario del terreno.

E se la colpa dell’umidità di risalita fosse del costruttore?

Infine è possibile che il danno causato sia imputabile al costruttore, per esempio per mancanza di soluzioni isolanti o adozione di metodi grossolani, non efficienti e non a norma. Secondo la legge, i danni derivanti da umidità di risalita nei condomini per difetti di costruzione, sono risarcibili dal costruttore, purché la denuncia del danno avvenga entro i dieci anni di garanzia prevista e l'azione per il risarcimento può essere mossa dall'inquilino, dal proprietario dell'immobile o del condominio, o dal suo amministratore.

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